L'articolo 29 del Decreto legislativo 14 marzo 2014 n. 49 conferma il ruolo del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE, istituito e funzionante ai sensi del regolamento 25 settembre 2007, n. 185.
Il produttore di AEE può immettere sul mercato dette apparecchiature solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.
L’iscrizione al Registro e le modalità di gestione sono stabilite dal D.M. 25 settembre 2007, n. 185. Il D.M. 25 settembre 2007, n. 185 stabilisce che i dati del Registro sono raccolti dalle Camere di Commercio che garantiscono la trasmissione delle informazioni raccolte attraverso l'interconnessione telematica diretta ai sistemi informativi del Comitato di vigilanza e controllo presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare e ai sistemi informativi dell'APAT.
Il rilascio di visure di iscrizione al Registro deve essere richiesto al Ministero competente.
L'iscrizione al Registro è effettuata dal produttore presso la Camera di Commercio nella cui circoscrizione si trova la sede legale dell'impresa.
L'iscrizione avviene esclusivamente per via telematica dal sito www.registroaee.it, sul quale è disponibile anche la guida operativa, ed il modulo di iscrizione è sottoscritto mediante firma digitale apposta dal legale rappresentante o suo delegato.
Il sistema assegna un numero di iscrizione univoco che i produttori dovranno riportare nei documenti previsti dalla legge.
Si ricorda alle imprese che, prima di iscriversi al Registro, devono acquisire o se già in possesso, controllare la validità del dispositivo per la firma digitale (CNS) www.card.infocamere.it e verificare di essere iscritti ad un sistema collettivo di gestione dei RAEE.
L'iscrizione al Registro è assoggettata all'assolvimento di un diritto di segreteria, oltre che al versamento di imposta di bollo e tassa di concessione governativa nella misura seguente:
I produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche comunicano con cadenza annuale, entro il 30 aprile, al Comitato di vigilanza e controllo i dati (numero e peso effettivo) relativi alle quantità di apparecchiature immesse sul mercato e di quelle raccolte, reimpiegate, riciclate e recuperate nell’anno solare precedente, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale MUD, di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70.
Per l’anno 2020 la scadenza di tale comunicazione, prevista per il 30 aprile, è stata spostata al 30 giugno a seguito della proroga prevista dall’art. 113 del DPCM del 17 marzo 2020 (c.d. Decreto Cura Italia).
Il 19 gennaio 2015 è stato attivato il portale per la compilazione e la presentazione, da parte dei produttori di AEE iscritti al Registro nazionale, del MUD - Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, con il quale comunicare la quantità di apparecchiature immessa sul mercato nell’anno di riferimento.
I produttori possono modificare, integrare e cancellare i dati dichiarati al momento dell'iscrizione, oppure iscrivere i prodotti "nuovi" per i quali intendono avviare la produzione tramite il portale impresa.gov, al quale accedono con le medesime regole seguite per l'iscrizione.
A conclusione dell'operazione l'utente dispone di una stampa aggiornata della propria posizione, mentre il numero di iscrizione rimane il medesimo.
Anche per le pratiche di variazione è previsto il versamento di un diritto di segreteria e dell’imposta di bollo, mentre non è dovuta la tassa di concessione governativa.
Il pagamento dei diritti di segreteria da versare alla Camera di Commercio e l’imposta di bollo va effettuato con una delle modalità seguenti:
Il pagamento della tassa di concessione governativa può essere effettuato con una delle seguenti modalità:
Pagamento tramite Telemaco
Pagamento tramite bollettino postale
Pagamento della Tassa di Concessione Governativa mediante versamento in C/C postale n. 8003 intestato a "Agenzia delle entrate - Ufficio di Roma 2 – Centro Operativo Pescara – Tasse Concessioni Governative” - Codice causale 8617 “altri atti” per tutta Italia
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, punto m) del D. Lgs. 151/2005, è considerato produttore di apparecchiature elettriche ed elettroniche, e quindi obbligato ai sensi dell’art. 14, comma 2, del D.Lgs. 151/2005, ad iscriversi al Registro tenuto dalle Camere di Commercio, chiunque:
I produttori di apparecchiature di tipo domestico devono adempiere agli obblighi di finanziamento del sistema aderendo ad un sistema collettivo di finanziamento. Il Sistema collettivo organizza per conto dei produttori aderenti la raccolta dei RAEE depositati presso i centri istituiti dai Comuni e il loro trasporto agli impianti di trattamento e cura il finanziamento di tali operazioni. In alcuni casi si tratta di sistemi rivolti a specifiche tipologie di prodotti (per esempio apparecchi di illuminazione oppure condizionatori) in altri casi invece i consorzi si occupano di più tipologie (per esempi grandi e piccoli elettrodomestici).
Devono inoltre iscriversi al Registro anche i sistemi collettivi o misti istituiti per il finanziamento della gestione dei Raee.
Il Decreto n.151 del 12 maggio 2009, in vigore dal 17 luglio 2009, recante "Modalità di finanziamento della gestione dei rifiuti di apparecchiature di illuminazione da parte dei produttori delle stesse", stabilisce che gli apparecchi di illuminazione sono suddivisi in fasce legate al loro peso ed aggiunge che i produttori di apparecchi di illuminazione comunicano al registro di cui all'art 14 del D. Lgs n. 151/2005, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la fascia o le fasce di appartenenza, indicando altresì nel caso di appartenenza a più fasce, il numero di pezzi immessi sul mercato nazionale per ciascuna fascia:
Il produttore che immette sul mercato AEE senza aver provveduto all’iscrizione al registro, è punito ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. 151/2005, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 30.000 a € 100.000.
Il produttore che non comunica al Registro le informazioni sui prodotti immessi annualmente sul mercato, ovvero le comunica in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000 ad € 20.000.
Per informazioni le imprese possono consultare il sito https://www.registroaee.it/ oppure contattare l'help on line
Rita Conti - sede di Viterbo
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia - sede di Viterbo
Tel. 0761.234462
Daniela Accardi - sede di Rieti
Tel. 0746.1898241
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
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