Per imprese di facchinaggio si intendono le imprese che svolgono le attività (previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999) anche con l’ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti, esercitate per conto terzi quali:
Non si applica la normativa sul facchinaggio qualora l’attività principale dell’impresa sia:
Una comprovata affidabilità attestata da un istituto bancario (è necessario produrre, in originale, una attestazione di un istituto bancario; tale documento non può avere data anteriore a tre mesi rispetto al momento della sua presentazione). Le imprese di nuova costituzione producono la suddetta documentazione entro il 30° giorno dalla fine dell’esercizio successivo al 1° anno di attività (esempio: se l’attività è iniziata il 1 aprile 2007, la documentazione deve essere prodotta entro il 30 gennaio 2009). Per impresa di nuova costituzione si intende l’impresa individuale o societaria che inizia per la prima volta l’attività di facchinaggio.
Inesistenza di notizie sui protesti a carico del titolare di impresa individuale, dei soci delle s.n.c. e dei soci accomandatari delle s.a.s., degli amministratori delle società di capitali e delle società cooperative. Tale requisito verrà accertato d’ufficio attraverso il registro informatico tenuto dalla Camera di Commercio.
Iscrizione all’INPS e all’INAIL, ricorrendone i presupposti di legge di tutti gli addetti, compreso il titolare e i familiari e i soci prestatori d’opera.
Il titolare di impresa individuale, i soci di società in nome collettivo, i soci accomandatari di s.a.s. e gli amministratori di Srl e cooperative, devono possedere i requisiti di onorabilità, pertanto è necessario che nei loro confronti risulti:
Le imprese di facchinaggio sono classificate in base al volume di affari, al netto dell’I.V.A., realizzato in media nell’ultimo triennio nello specifico settore di attività.
Le fasce previste sono le seguenti:
fascia inferiore a € 2.500.000,00
fascia da € 2.500.000,00 a € 10.000.000,00
fascia superiore a € 10.000.000,00
Le disposizioni sulle fasce si applicano anche alle imprese stabilite in uno Stato membro della UE.
Le imprese di facchinaggio di nuova costituzione o con un periodo di attività inferiore al biennio sono inserite d’ufficio nella fascia iniziale.
Quelle attive da almeno due anni, accedono alle fasce di classificazione in base alla media del volume di affari di tale periodo al netto dell’I.V.A.
E’ facoltativo comunicare la variazione positiva in una fascia superiore sebbene ne ricorrano i presupposti.
Le imprese non possono stipulare singoli contratti di importo annuale superiore a quello corrispondente alla fascia in cui sono rispettivamente inserite.
Qualora si verifichino i presupposti per la classificazione dell’impresa in una fascia inferiore a quella di appartenenza, deve essere presentata al Registro delle Imprese la relativa denuncia di variazione.
Il termine per comunicare la variazione negativa della fascia è di 30 giorni dal suo verificarsi.
Registro Imprese
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it