Il perito od esperto è colui che, avendo acquisito un’approfondita conoscenza ed esperienza in uno o più campi, emette, su commissione, un giudizio ponderato per accertare un fatto, stimare il valore o l’entità di una cosa.
L´attività di perito ed esperto si concretizza, generalmente, nel fornire una prestazione d´opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.
I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, prescindendo da attività concettuali che richiedono particolari conoscenze tecnico/scientifiche e con esclusione di quelle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.
L´iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti non può essere considerata abilitante, nel senso che l´attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera. L´iscrizione ha soltanto funzione di pubblicità conoscitiva; si limita cioè a rendere pubblici i nominativi delle persone considerate idonee in base alle valutazioni ed accertamenti operati dai competenti Uffici della Camera di Commercio.
L’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, disposta dal Dirigente preposto, può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale.
Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia. L’elenco delle categorie e subcategorie è approvato dal Ministero delle Attività Produttive.
Non ci si può iscrivere per più di tre categorie e comunque le categorie per le quali si chiede l’iscrizione devono essere affini.
Non esistono cause di incompatibilità per l´iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti previste dalla relativa disciplina giuridica.
L´iscrizione al ruolo può essere effettuata solo da persone fisiche con esclusione quindi di soggetti in forma societaria.
Il compimento del 21° anno di età;
Chi vuole iscriversi deve comprovare l’esperienza professionale e la perizia acquisita nel settore di interesse mediante:
un dettagliato curriculum vitae in cui si deve specificare e documentare:
Chi è iscritto da almeno tre anni in una sezione del Ruolo degli agenti d’affari in mediazione per la sezione ai sensi della L. 39/89 e successive modifiche, ha diritto ad essere iscritto, su domanda, nella corrispondente subcategoria del Ruolo dei periti e degli esperti.
Per potersi iscrivere è necessario presentare apposita domanda, allegando i seguenti documenti:
Entro 180 gg. dalla data di presentazione della domanda (regolamento camerale sui termini procedimentali approvato con atto del Consiglio camerale n. 74/165 del 22/07/2010), nel caso in cui l’iscrizione sia disposta sulla base della documentazione prodotta.
Avverso le decisioni adottate dalla Camera di commercio, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dello Sviluppo Economico nel termine di 30 gg. successivi alla decisione.
L’art. 15 del regolamento prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi:
La disposizione regolamentare prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando ricorrano circostanze di minore gravità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione dell’iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi.
Albi e Ruoli
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it
Art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934 n. 2011
D.M. 29 dicembre 1979 (G.U. n.24 del 25.01.1980), Nuovo regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli esperti presso le Camere di Commercio
D.M. 10 marzo 2004 (G.U. n.80 del 05.04.2004) Modifiche al nuovo regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli esperti presso le Camere di Commercio approvato con D.M. 29.12.1979
Regolamento provinciale adottato dalla Camera di Commercio di Viterbo il 25/02/1980 ed approvato dal Ministero dell’Industria con Decreto del 14/10/1980
Art. 80-quater del Decreto Legislativo 59/2010