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Ruolo dei periti e degli esperti

Chi si iscrive ed effetti dell’iscrizione 

Il perito od esperto è colui che, avendo acquisito un’approfondita conoscenza ed esperienza in uno o più campi, emette, su commissione, un giudizio ponderato per accertare un fatto, stimare il valore o l’entità di una cosa.

L´attività di perito ed esperto si concretizza, generalmente, nel fornire una prestazione d´opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

I periti e gli esperti iscritti nel Ruolo camerale devono esplicare funzioni di carattere prevalentemente pratico, prescindendo da attività concettuali che richiedono particolari conoscenze tecnico/scientifiche e con esclusione di quelle attività regolate da Albi, Ruoli o Ordini professionali.

L´iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti non può essere considerata abilitante, nel senso che l´attività di perito ed esperto può essere esercitata da chiunque, essendo attività libera. L´iscrizione ha soltanto funzione di pubblicità conoscitiva; si limita cioè a rendere pubblici i nominativi delle persone considerate idonee in base alle valutazioni ed accertamenti operati dai competenti Uffici della Camera di Commercio.

L’iscrizione nel Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio, disposta dal Dirigente preposto,  può essere considerata titolo valido per l’iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Tribunale.

Il ruolo

Il Ruolo è distinto in categorie e sub-categorie comprendenti funzioni, merci e manufatti in relazione alle singole attività economiche di produzione e di servizi che si svolgono nella provincia. L’elenco delle categorie e subcategorie è approvato dal Ministero delle Attività Produttive.

Non ci si può iscrivere per più di tre categorie e comunque le categorie per le quali si chiede l’iscrizione devono essere affini.

Non esistono cause di incompatibilità per l´iscrizione nel ruolo dei periti ed esperti previste dalla relativa disciplina giuridica.

L´iscrizione al ruolo può essere effettuata solo da persone fisiche con esclusione quindi di soggetti in forma societaria.

Requisiti

Requisiti personali

Il compimento del 21° anno di età;

Requisiti morali

  • non essere fallito;
  • non essere stato condannato per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per delitti di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni o nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
  • non essere sottoposto a misure di prevenzione contro la delinquenza mafiosa.


Requisiti professionali

Chi vuole iscriversi deve comprovare l’esperienza professionale e la perizia acquisita nel settore di interesse mediante:

un dettagliato curriculum vitae in cui si deve specificare e documentare:

  • i dati delle persone o imprese per le quali sono state già effettuate perizie, o formulato pareri nell’ambito delle categorie o sub categorie richieste;
  • i dati delle imprese e/o professionisti presso le quali il richiedente ha operato, precisando per ciascun rapporto di lavoro la qualifica ricoperta, le mansioni svolte e il periodo relativo;
  • la segnalazione delle eventuali attività autonome esercitate, precisando il periodo relativo;
  • l’indicazione dell’attività attualmente svolta e la relativa decorrenza;
  • l’indicazione del titolo di studio conseguito;
  • l’indicazione di eventuali specifici corsi professionali, attestati e riconoscimenti conseguiti, pubblicazioni di testi o articoli inerenti le categorie o sub categorie richieste;
  • l’ottenimento di particolari riconoscimenti nell’ambito delle attività svolte (es. certificati di brevetti depositati, attestati o qualifiche di merito);
  • l’iscrizione in Albi qualificanti a carattere tecnico-operativo;
  • la partecipazione a conferenze o convegni in cui sono stati presentate memorie o relazioni aventi per oggetto argomenti inerenti alla categorie merceologiche per le quali si richiede l’iscrizione;
  • referenze e quant’altro possa comprovare il concreto esercizio della specifica attività per la quale è chiesta l’iscrizione.
  • Se i titoli e documenti esibiti non sono sufficienti a comprovare l’idoneità dell’aspirante all’iscrizione nel Ruolo, il Dirigente competente ha lafacoltà di sottoporre il candidato ad un colloquio.

Chi è iscritto da almeno tre anni in una sezione del Ruolo degli agenti d’affari in mediazione per la sezione ai sensi della L. 39/89 e successive modifiche, ha diritto ad essere iscritto, su domanda, nella corrispondente subcategoria del Ruolo dei periti e degli esperti.

Documentazione

Per potersi iscrivere è necessario presentare apposita domanda, allegando i seguenti documenti:

  • fotocopia leggibile di un documento di identità valido;
  • titoli e documenti validi a comprovare l´idoneità del richiedente l’iscrizione all´esercizio dell´attività di perito ed esperto nelle categorie e sub    categorie indicate nella domanda di iscrizione.
  • attestazione di versamento dei diritti camerali di euro 31,00 ai fini dell’iscrizione nel ruolo eseguito attraverso PagoPA o in contanti direttamente allo sportello della sede di Rieti o Viterbo all’atto di consegna delle domande;
  • n. 1 marca da bollo (€ 16) da applicare sull’istanza.

Termini per l´iscrizione

Entro 180 gg. dalla data di presentazione della domanda (regolamento camerale sui termini procedimentali approvato con atto del Consiglio camerale  n. 74/165 del 22/07/2010), nel caso in cui l’iscrizione sia disposta sulla base della documentazione prodotta.

Ricorsi

Avverso le decisioni adottate dalla Camera di commercio, è ammesso ricorso amministrativo al Ministero dello Sviluppo Economico  nel termine di 30 gg. successivi alla decisione.

Sanzioni

L’art. 15 del regolamento prevede la cancellazione dal ruolo nelle seguenti ipotesi:

  • quando si verifichi una delle condizioni che sarebbe stata ostativa all’iscrizione;
  • quando senza giustificato motivo abbiano rifiutato la nomina per perizie ordinate dall’autorità giudiziaria o amministrativa;
  • quando nell’esercizio delle funzioni di perito o esperto abbiano dato prova di grave negligenza od abbiano compromesso la propria reputazione;
  • quando abbiano proceduto a perizie in materia non compresa nelle categorie e sub categorie per le quali sono iscritti senza aver informato la parte interessata ed essere stato autorizzato dalla Camera di commercio.

La disposizione regolamentare prevede altresì che per i casi previsti negli ultimi tre dei sopra citati punti, quando ricorrano circostanze di minore gravità, sia possibile sostituire il provvedimento di cancellazione con quello della sospensione dell’iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi.

 

 

 

 

 

RIFERIMENTI

Albi e Ruoli
Resp. Lidia Leuzzi
Tel. 199.206.017
registro.imprese@rivt.camcom.it 

NORMATIVA

Art. 32 del T.U. approvato con R.D. 20/09/1934 n. 2011

D.M. 29 dicembre 1979 (G.U. n.24 del 25.01.1980), Nuovo regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli esperti presso le Camere di Commercio

D.M. 10 marzo 2004 (G.U. n.80 del 05.04.2004) Modifiche al nuovo regolamento tipo per la formazione del Ruolo dei Periti e degli esperti presso le Camere di Commercio approvato con D.M. 29.12.1979

Regolamento provinciale adottato dalla Camera di Commercio di Viterbo il 25/02/1980 ed approvato dal Ministero dell’Industria con Decreto del 14/10/1980

Art. 80-quater del Decreto Legislativo 59/2010

dati aggiornati al 17 Settembre 2021


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