AUTORITÀ COMPETENTI
Le funzioni di Autorità di Vigilanza del Mercato in materia di D.P.I. sono attribuite in via principale al Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità Pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze (N.A.S., Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Polizia locale).
In particolare, il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993.
La competenza delle Camere di Commercio è nello specifico limitata al controllo sui D.P.I. di 1a categoria (es. occhiali da sole con funzione non correttiva della vista, occhiali da nuoto, guanti da giardinaggio, maschere da sci).
Nel caso in cui gli organi di vigilanza competenti, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive e di controllo, rilevino che i D.P.I. di 1a categoria siano in tutto o in parte non rispondenti agli obiettivi di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. UE 2016/425, ne informano immediatamente il Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti di competenza ministeriale.
PROCEDURE PREPREVISTE DAL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/425
Il Reg. UE 2016/425 prevede le procedure che devono essere attivate di fronte a D.P.I. di 1a categoria che presentano rischi:
Procedure a livello nazionale per i D.P.I. di 1a categoria che presentano rischi
Nel caso in cui le Autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro hanno motivi sufficienti per ritenere che un D.P.I. di 1a categoria presenta un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, effettuano una valutazione del prodotto interessato che contempli tutti i requisiti pertinenti di cui al Reg. UE 2016/425.
Se l'Autorità di vigilanza del mercato conclude che il prodotto non rispetta le prescrizioni chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso al fine di rendere il D.P.I. di 1a categoria conforme ai suddetti requisiti; in alternativa, tale Autorità può chiedere all’operatore di ritirarlo o di richiamarlo dal mercato entro un termine ragionevole e proporzionato alla natura del rischio.
Nel caso in cui l'operatore economico interessato non prenda le misure correttive adeguate entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio, l'Autorità di vigilanza del mercato adotta tutte le opportune misure provvisorie per proibire o limitare la messa a disposizione del D.P.I. di 1a categoria sul mercato nazionale, per ritirarlo da tale mercato o per richiamarlo. Tale misura è adottata con provvedimento motivato e comunicato all'interessato, recante l'indicazione dei mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso e del termine.
Le Autorità di vigilanza del mercato informano immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati. Gli Stati membri, che non siano quello che ha avviato la sopracitata procedura, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei provvedimenti adottati, di tutte le altre informazioni a loro disposizione sulla non conformità dei D.P.I. di 1a categoria interessati e, in caso di disaccordo con la misura nazionale adottata, delle loro obiezioni.
Nel caso in cui, entro tre mesi dal ricevimento delle informazioni circa:
uno Stato membro o la Commissione non sollevano obiezioni contro la misura provvisoria presa da uno Stato membro, tale misura è ritenuta giustificata.
In tal caso tutti gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per garantire che il D.P.I. di 1a categoria non conforme sia ritirato dal mercato e ne informano la Commissione.
Gli oneri relativi al ritiro dal mercato dei prodotti interessati, ovvero ad altra prescrizione o limitazione o misura correttiva adottata, sono a carico del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato o dell'importatore o del distributore o dell'operatore economico destinatario del relativo provvedimento.
Se invece sono sollevate obiezioni contro la misura presa da uno Stato membro, o se la Commissione ritiene che la misura nazionale adottata sia contraria alla normativa UE, la Commissione avvia le consultazioni con gli Stati membri e con gli operatori economici interessati per valutare la misura nazionale. In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione determina, mediante un atto di esecuzione, se la misura nazionale adottata è giustificata o meno. Tale decisione della Commissione è indirizzata a tutti gli Stati membri ed agli operatori economici interessati.
Procedura per i D.P.I. di 1a categoria conformi che presentano un rischio
Qualora il Ministero dello Sviluppo Economico ritiene che un D.P.I. di 1a categoria, pur conforme al Reg. UE n. 2016/425, presenti un rischio per la salute o la sicurezza delle persone, chiede all'operatore economico interessato di prendere tutte le misure per garantire che tale prodotto, all'atto della sua immissione sul mercato, non presenti più tale rischio o che esso sia, a seconda dei casi, ritirato dal mercato o richiamato entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.
L'operatore economico garantisce che siano prese misure correttive nei confronti di tutti i D.P.I. di 1a categoria interessati da esso messo a disposizione sull'intero mercato dell'Unione.
Il Ministero dello Sviluppo Economico informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri. Tali informazioni includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione dei D.P.I. di 1a categoria interessati, la loro origine e la catena di fornitura dei prodotti, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.
La Commissione avvia le consultazioni con gli Stati membri e gli operatori economici interessati e valuta le misure nazionali adottate; essa decide mediante atti di esecuzione se la misura nazionale è giustificata o meno e propone le misure opportune.
La decisione della Commissione è indirizzata a tutti gli Stati membri e comunicata a tutti gli operatori economici interessati.
D.P.I. di 1a categoria che presentano non conformità formali
Qualora uno Stato membro ravvisi una non conformità formale, chiede all' operatore economico interessato di porvi fine; nel caso in cui la non conformità formale permanga lo Stato membro interessato adotta tutte le misure per limitare o proibire la messa a disposizione sul mercato del D.P.I. di 1a categoria ovvero per fare in modo che sia richiamato o ritirato dal mercato.
Per “Non conformità formali” si intende, ai sensi dell’art. 41 del Reg. UE 2016/245, una o più delle seguenti fattispecie:
ATTIVITA’ DI VOGILANZA SVOLTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON RIGUARDO AI D.P.I. DI 1A CATEGORIA
Sulla base di appositi Piani annuali di vigilanza (c.d. Progetto SVIM) concordati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il sistema camerale (Unioncamere), la Camera di Commercio effettua una serie di attività ispettive di controllo sugli operatori economici che operano sul territorio di propria competenza.
La Camera di Commercio si impegna svolge annualmente un numero di ispezioni nella misura definita dal Piano annuale concordato.
A tal fine, in ottemperanza alle Linee Guida fornite dal Ministero, l’Ufficio preposto ai controlli effettua con metodo casuale l’estrazione degli operatori economici da sottoporre a controllo ispettivo.
Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli sul prodotto:
I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla stessa Camera di Commercio, in particolare dagli Ispettori dell’Ufficio Metrico in quanto dotati di qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.
I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di Commercio a Laboratori Accreditati / Organismi Notificati (che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con Unioncamere).
Le analisi di campione assegnate nell’ambito del Piano annuale di vigilanza sono ispirate al principio di vigilanza proattiva. Ciò vuol dire che devono essere svolte nella misura assegnata e sui prodotti individuati nel Piano stesso, salvo che, all’esito dei controlli visivi, non siano emerse presunte non conformità che diano luogo alla necessità di effettuare analisi di campione.
Al termine dell’annualità del progetto, la Camera provvede ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione finale in cui si illustrano in maniera dettagliata tutte le attività svolte, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di relativa competenza.
La Camera di commercio provvede inoltre a registrare nell’apposito Sistema Informativo Nazionale denominato VIMER i controlli svolti al termine di ogni ispezione. Si tratta, sostanzialmente, di una vera e propria banca dati delle attività di vigilanza, nel quale è contenuta una dettagliata descrizione del prodotto verificato (ivi compreso il rilievo fotografico del prodotto), dei controlli svolti e delle eventuali non conformità rilevate; tali informazioni sono accessibili anche agli altri organi di vigilanza dello Stato e delle Amministrazioni locali competenti in materia, al fine di una più incisiva azione di raccordo e repressione degli illeciti.
Anna Cecchetti
tel. 0761.234400 - 234420 - 234440 - 234459
fax 0761.234460
ufficio.metrico@vt.camcom.it