In questo sito non vengono utilizzati cookies per raccogliere informazioni personali in modo diretto ma alcuni elementi di terze parti potrebbero anche utilizzarli.
Cliccando su "approvo", navigando il sito o scorrendo questa pagina confermi di accettare i cookies (che ricordiamo possono essere sempre disabilitati dalle impostazioni del tuo browser).

Leggi come vengono utilizzati i cookies su questo sito

Vigilanza e Controlli

AUTORITÀ COMPETENTI

Le funzioni di Autorità di Vigilanza del Mercato in materia di Materiale Elettrico a bassa tensione sono attribuite in via principale al Ministero dello Sviluppo Economico, che le esercita avvalendosi delle Camere di Commercio nonché di altre Amministrazioni dello Stato e delle Autorità Pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze (N.A.S., Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane, Polizia locale).

In particolare, il Ministero si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio territorialmente competenti per lo svolgimento delle funzioni vigilanza sulla sicurezza e conformità dei prodotti, ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998 e dell’art. 2, comma 2, lettera c), della legge n. 580 del 29 dicembre 1993. 

 

MATERIALE NON CONFORME CHE PRESENTA RISCHI

Nel caso in cui le autorità di vigilanza ritengano che il materiale elettrico non rispetti le prescrizioni del D.Lgs. n. 86/2016, chiedono tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare le misure correttive per renderlo conforme o, eventualmente, di ritirarlo o richiamarlo dal mercato, entro un termine congruo e proporzionato alla natura del rischio.

Il Mi.S.E. può provvisoriamente proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale, ritirarlo dal mercato o richiamarlo. Il provvedimento deve essere motivato e comunicato all'interessato, indicando termini e modalità per un'eventuale opposizione.

La Commissione Europea, gli altri Stati membri e gli organi segnalanti vengono informati immediatamente delle misure correttive adottate, anche provvisorie, per proibire o limitare la messa a disposizione del materiale elettrico sul mercato nazionale.

Se la procedura a livello nazionale è stata avviata dall'autorità di un altro Stato membro, il Mi.S.E. informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri di tutti i provvedimenti adottati, delle informazioni a sua disposizione sulla non conformità del materiale elettrico interessato e, eventualmente, delle proprie obiezioni. Se entro tre mesi dal ricevimento di queste informazioni, la Commissione o uno stato membro non sollevano obiezioni contro il provvedimento adottato, tale misura è ritenuta giustificata. In tal caso il Mi.S.E. adotta i provvedimenti necessari per garantire che il materiale elettrico non conforme sia ritirato dal mercato, e ne informa la Commissione.

Gli oneri relativi alle misure correttive adottate sono a carico dell'operatore economico destinatario del provvedimento. Qualora la misura provvisoria sia ritenuta ingiustificata, viene revocata.

 

MATERIALE CONFORME CHE PRESENTA RISCHI

Se il Mi.S.E. ritiene che un materiale elettrico, pur conforme al D.Lgs. n. 86/2016, presenta un rischio chiede all'operatore economico di provvedere, a seconda dei casi, a:

  • eliminare il rischio;
  • ritirare il materiale dal mercato o richiamarlo entro un periodo di tempo congruo, proporzionato alla natura del rischio.

Il Mi.S.E. informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri riguardo ai dati necessari all'identificazione del materiale elettrico interessato, la sua origine e la catena di fornitura del prodotto, la natura dei rischi connessi, nonché la natura e la durata delle misure nazionali adottate.

 

ATTIVITA’ DI VOGILANZA SVOLTA DALLE CAMERE DI COMMERCIO CON RIGUARDO AI GIOCATTOLI

Sulla base di appositi Piani annuali di vigilanza (c.d. Progetto SVIM) concordati tra il Ministero dello Sviluppo Economico e il sistema camerale (Unioncamere), la Camera di Commercio effettua una serie di attività ispettive di controllo sugli operatori economici che operano sul territorio di propria competenza.

La Camera di Commercio si impegna svolge annualmente un numero di ispezioni nella misura definita dal Piano annuale concordato.

 

A tal fine, in ottemperanza alle Linee Guida fornite dal Ministero, l’Ufficio preposto ai controlli effettua con metodo casuale l’estrazione degli operatori economici da sottoporre a controllo ispettivo.

 

Ogni ispezione si compone delle seguenti tipologie di controlli sul prodotto:

  • visivo/formale (obbligatorio)
  • documentale/formale (obbligatorio)
  • analisi di campione, ove assegnate – in tal caso è prevista una attività di campionamento senza oneri per l’operatore economico soggetto alla verifica.

 

I controlli visivo/formali e documentali/formali sono svolti dalla stessa Camera di Commercio, in particolare dagli Ispettori dell’Ufficio Metrico in quanto dotati di qualifica di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

 

I controlli documentali di merito e le analisi di campione, invece, sono affidati dalla Camera di Commercio a Laboratori Accreditati / Organismi Notificati (che preferibilmente abbiano siglato apposita convenzione con Unioncamere).

 

Le analisi di campione assegnate nell’ambito del Piano annuale di vigilanza sono ispirate al principio di vigilanza proattiva. Ciò vuol dire che devono essere svolte nella misura assegnata e sui prodotti individuati nel Piano stesso, salvo che, all’esito dei controlli visivi, non siano emerse presunte non conformità che diano luogo alla necessità di effettuare analisi di campione.

Al termine dell’annualità del progetto, la Camera provvede ad inviare al Ministero dello Sviluppo Economico una relazione finale in cui si illustrano in maniera dettagliata tutte le attività svolte, ai fini dell’adozione dei provvedimenti di relativa competenza.

La Camera di commercio provvede inoltre a registrare nell’apposito Sistema Informativo Nazionale denominato VIMER i controlli svolti al termine di ogni ispezione. Si tratta, sostanzialmente, di una vera e propria banca dati delle attività di vigilanza, nel quale è contenuta una dettagliata descrizione del prodotto verificato (ivi compreso il rilievo fotografico del prodotto), dei controlli svolti e delle eventuali non conformità rilevate; tali informazioni sono accessibili anche agli altri organi di vigilanza dello Stato e delle Amministrazioni locali competenti in materia, al fine di una più incisiva azione di raccordo e repressione degli illeciti.

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 21 Aprile 2020


VALUTA QUESTA
PAGINA

VOTA


Chiudi social
SOCIAL E CONTATTI

Condividi su


oppure seguici su

Facebook YouTube
Newsletter
iscriviti alla newsletter
Telefono
chiamaci
oppure vai alla
sezione contatti