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Tachigrafi digitali

Il tachigrafo è lo strumento di registrazione dei periodi di guida, di riposo e delle velocità di guida presente negli autoveicoli, immatricolati in uno stato membro dell’Unione, e adibiti al trasporto su strada di viaggiatori o di merci.

La normativa comunitaria nel settore del trasporto su strada, Regolamento CE 561/2006, e quella nazionale, art.179 del Codice della Strada, prevedono che debbano essere equipaggiati di tachigrafo omologato e correttamente funzionante:

  • i veicoli, adibiti al trasporto viaggiatori, atti a trasportare più di 9 persone, incluso il conducente;
  • i veicoli, adibiti al trasporto merci, di massa massima autorizzata superiore a 3,5 tonnellate

Le eccezioni all’obbligo di utilizzo dell’apparecchio di controllo sono elencate nell’art. 3 del Regolamento CE 561/2006.

Poiché i tachigrafi analogici, che registrano i dati su un supporto cartaceo, mostrano delle debolezze nella prevenzione delle manomissioni o frodi è stata prevista la progressiva dismissione degli strumenti analogici in favore dei più evoluti tachigrafi digitali.

Il Regolamento CE 561/2006 introduce dal 1° maggio 2006 l’obbligo da parte dei veicoli di nuova immatricolazione di essere muniti del nuovo tachigrafo digitale.

La stessa scadenza vale per i veicoli, immatricolati per la prima volta dopo il 1/1/1996, nei quali si debba sostituire l’apparecchio di controllo e la trasmissione dei segnali verso questo venga effettuata esclusivamente in modo elettrico e siano:

  • adibiti al trasporto di passeggeri il cui numero di posti a sedere, incluso il conducente, sia superiore a 9 e che hanno peso massimo superiore a 10 tonnellate;
  • adibiti al trasporto di merci che hanno un peso massimo superiore a 12 tonnellate.
     

Centri tecnici autorizzati

I centri tecnici autorizzati sono soggetti, quali ad esempio fabbricanti di veicoli equipaggiati con tachigrafo, fabbricanti di tachigrafi, officine di riparazione di veicoli ecc., che sono autorizzati, dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, a svolgere le operazioni di montaggio e riparazione dell’apparecchio di controllo.

I soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

L’autorità per il rilascio delle autorizzazioni è il Ministero delle Imprese e del Made in Italy che si avvale dell’Ufficio metrico della Camera di Commercio per svolgere l’esame istruttorio preventivo. 

I centri tecnici, per essere autorizzati a svolgere i controlli periodici, inclusa la determinazione degli errori e le riparazioni, devono organizzare l’officina secondo i criteri che il sistema di certificazione della qualità richiede alle officine di taratura e prova.

Infatti i centri tecnici devono disporre di un sistema di garanzia della qualità, certificato da organismi accreditati a livello nazionale o comunitario, in base alla norma EN 45012, nella quale sia presente l’attività di taratura e prova di strumenti di misura.

Il rilascio dell’autorizzazione avviene dopo l’accertamento del possesso di tutti i requisiti previsti dal D.M. 23 febbraio 2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. 

Il personale del centro tecnico, costituito per lo meno da un responsabile tecnico e da un tecnico, dovrà ottenere, da parte del fabbricante del tachigrafo, una documentazione che attesti la conoscenza tecnica del tachigrafo digitale su cui intende effettuare i servizi di montaggio e riparazione.

Si evidenzia in modo particolare che il centro tecnico dovrà dotarsi di campioni di riferimento delle grandezze in esame, lunghezze e frequenze, certificati da laboratori di taratura accreditati da organismi aderenti alla European Cooperation for Accreditation (EA) dimostrando la riferibilità delle misurazioni effettuate ai campioni nazionali o internazionali delle grandezze in esame.

L’autorizzazione ha durata biennale ed è rinnovabile per periodi di pari durata.

I diritti di segreteria da pagare alla Camera di Commercio sono di Euro 370,00 per la prima autorizzazione, Euro 185,00 per il rinnovo annuale da versare a mezzo PagoPA raggiungibile tramite il collegamente disponibile in home page, oppure resso lo sportello dell’Ufficio Metrico in contanti o tramite PagoBancomat o Carta di credito o Postamat (Moneta/Maestro/Visa/Mastercard). 

Il sistema di garanzia della qualità e l’adempimento a tutti gli obblighi contenuti nel provvedimento ministeriali di autorizzazione sono sottoposti a sorveglianza, tramite visite e verifiche ispettive non preannunciate, da parte della Camera di Commercio.

Nel caso in cui i centri tecnici sottoposti a sorveglianza, non rispettino le eventuali prescrizioni emesse dal Ministero delle attività produttive, dalla Camera di Commercio o dall’Ente di certificazione della qualità si attiva la procedura di sospensione ed eventualmente della revoca della autorizzazione. 

La modulistica aggiornata è reperibile sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy al seguente link:

https://www.mimit.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/normativa-tecnica/metrologia

nella sezione relativa ai tachigrafi.

 

News

20/01/2025 - Avviso per i conducenti che utilizzano mezzi dotati di tachigrafo digitale - Nuovo standard G2V2
e proroga obbligo di adeguamento ai tachigrafi di ultima generazione G2V2

https://www.rivt.camcom.it/it/news/avviso-per-i-conducenti-che-utilizzano-mezzi-dotati-di-tachigrafo-digitale-in-vigore-le-novita_2378.htm

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it
regolazione.mercato@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 27 Agosto 2021


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