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Giocattoli

QUADRO NORMATIVO

La disciplina legale Giocattoli è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:

  • Direttiva 88/378/CEE del Consiglio del 3 maggio 1988 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti la sicurezza dei giocattoli.
  • Direttiva 2009/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2009 sulla sicurezza dei giocattoli.
  • Direttiva 2014/79/UE della Commissione, del 20 giugno 2014, che modifica l'Allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, per quanto riguarda le sostanze TCEP, TCPP e TDCP
  • Direttiva 2014/81/UE della Commissione, del 23 giugno 2014 , che modifica l'Allegato II, appendice C, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il bisfenolo A
  • Direttiva 2014/84/UE della Commissione, del 30 giugno 2014 , che modifica l'Allegato II, appendice A della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli per quanto riguarda il nickel
  • Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313, Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428.
  • Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54, Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli.
  • D.M. del 3 febbraio 2015, recante le Modifiche all’Allegato II del Decreto Legislativo n. 54 del 11 aprile 2011
  • Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo: Articoli da 102 a 113 per le parti non disciplinate dalla normativa di settore (Sicurezza dei Prodotti)

 

DEFINIZIONE DI “GIOCATTOLO”

GIOCATTOLI sono definiti dall’art. 2 della Direttiva europea 2009/48/CE come quei "prodotti progettati e destinati, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzati per fini di gioco da bambini di età inferiore ai 14 anni"

Tale Direttiva tuttavia non si applica:

  • alle attrezzature per aree da gioco per uso pubblico;
  • alle macchine da gioco automatiche, a moneta o no, per uso pubblico;
  • ai veicoli-giocattolo con motore a combustione;
  • alle macchine a vapore giocattolo;
  • alle fionde e alle catapulte.

L’Allegato I del D. Lgs. 11/04/2011, n. 54, che ha recepito quanto previsto nell’Allegato I della Direttiva europea 2009/48/CE, indica i prodotti che non sono considerati Giocattoli.

1.      Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni.

 

2.    Prodotti destinati a collezionisti adulti, purché il prodotto o il suo imballaggio rechi un'indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto destinato a collezionisti di età 14 anni e superiore. Esempi di questa categoria:

  • modelli in scala fedeli e dettagliati;
  • kit di montaggio di dettagliati modelli in scala;
  • bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi;
  • repliche storiche di giocattoli;
  • riproduzioni di armi da fuoco reali.

 

3.     Attrezzature sportive, compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg.

 

4.    Biciclette con un'altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posizione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profondità.

 

5.     Monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o che sono destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici.

 

6.      Veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o sui marciapiedi degli stessi.

 

7.     Attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per imparare a nuotare destinati ai bambini, come salvagenti a mutandine e ausili per il nuoto.

 

8.      Puzzle di oltre 500 pezzi.

 

9.      Fucili e pistole a gas compresso - eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad acqua - e gli archi per il tiro con l'arco di lunghezza superiore a 120 cm.

 

10.   Fuochi d'artificio comprese le capsule a percussione non progettate specificamente per i giocattoli.

 

11.   Prodotti e giochi con dardi appuntiti, quali giochi di freccette con punte metalliche.

 

12.   Prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzionali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici, sotto la sorveglianza di un adulto.

 

13.   Prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come ad esempio le apparecchiature scientifiche.

 

14.  Apparecchiature elettroniche quali PC e console di gioco usate per accedere a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elettroniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate e non abbiano in sé un valore ludico come PC, tastiere, joystick o volanti appositamente progettati.

 

15.   Software interattivi destinati al tempo libero e all'intrattenimento, come giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione quali i CD.

 

16.   Succhietti per neonati e bambini piccoli.

 

17.   Apparecchi di illuminazione attrattivi per i bambini.

 

18.   Trasformatori per giocattoli.

 

19.   Accessori moda per bambini non destinati ad essere usati a scopo ludico.

 

SICUREZZA E CONFORMITÀ

L'art. 9 del Decreto Legislativo 54/2011 indica i requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. Tali requisiti non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando sono utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne è fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini.

L'Allegato II dello stesso Decreto indica invece i requisiti specifici di sicurezza che riguardano:

  • proprietà fisico-meccaniche;
  • infiammabilità;
  • proprietà chimiche;
  • proprietà elettriche;
  • igiene;
  • radioattività.

 

INDICAZIONI SUI GIOCATTOLI

I giocattoli devono riportare le seguenti indicazioni:

  • la marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, di modello o altro elemento che consenta la loro identificazione;
  • nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato del fabbricante e indirizzo dove può essere contattato;
  • se il fabbricante è situato fuori dall’Unione europea, deve essere indicato anche il nome/denominazione commerciale registrata/marchio registrato dell’importatore e indirizzo dove può essere contattato;
  • istruzioni e informazioni sulla sicurezza in lingua italiana. 

 

OBBLIGHI DEGLI OPERATORI

Nella filiera dei Giocattoli sono considerati Operatori Economici le seguenti figure:

  • Fabbricante
  • Rappresentante Autorizzato
  • Importatore
  • Distributore

Ognuno di tali Operatori Economici è tenuto a rispettare gli obblighi enunciati all'art. 8 D. Lgs. n. 54/2011:

  • L’obbligo di fornire all'Autorità di vigilanza, su richiesta, le informazioni relative agli operatori economici che abbiano fornito loro un giocattolo e agli operatori economici cui lo abbiano fornito.
  • L’obbligo di conservare tali informazioni per un periodo di dieci anni dopo l'immissione sul mercato del giocattolo, nel caso del fabbricante, e per un periodo di dieci anni dopo la fornitura del giocattolo, nel caso degli altri operatori economici.

 

APPROFONDIMENTI:

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 21 Aprile 2020


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