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Prodotti tessili

QUADRO NORMATIVO

La disciplina legale del settore dei prodotti tessili è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:

  • Regolamento UE N. 1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE
  • Legge n. 883/73 – Disciplina delle denominazioni e delle etichettature dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli da 1 a 14 e gli artt. 17, 23,25, 26 e gli allegati A, B, C, D.
  • D.P.R. n. 515/76 – Regolamento di esecuzione della legge 883/73, sulla etichettatura dei prodotti tessili. Sono stati abrogati gli articoli 2, 3, 4, 6/1°c., 11,12, 13 e 14
  • D. Lgs. n. 194/99 – Attuazione della Direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile. È stato abrogato l’art. 15.
  • Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, c.d. Codice del Consumo, artt. 102–113.
  • Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura.

 

DEFINIZIONE DI “PRODOTTO TESSILE”

Vengono considerati "prodotti tessili" tutti i prodotti grezzi, semilavorati, lavorati, semi manufatti, manufatti, semi confezionati o confezionati, esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.

Per “fibre tessili” si intendono alternativamente:

  • un elemento caratterizzato da flessibilità, finezza ed elevato rapporto tra lunghezza e dimensione trasversale massima, che lo rendono atto ad applicazioni tessili;
  • una lamella flessibile o un tubo di larghezza apparente non superiore a 5 mm, comprese le lamelle tagliate da lamelle più larghe o da film, fabbricati a base di sostanze che servono per ottenere le fibre elencate nella tabella 2 dell'allegato I e atti ad applicazioni tessili

 

Ai prodotti tessili sono assimilati seguenti i prodotti:

  • i prodotti le cui fibre tessili costituiscano almeno l'80 % in peso
  • i rivestimenti di mobili, ombrelli e ombrelloni le cui parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso;
  • le parti tessili:
    • dello strato superiore dei rivestimenti multistrato per pavimenti;
    • dei rivestimenti di materassi;
    • dei rivestimenti degli articoli da campeggio;
  • purché tali parti tessili costituiscano almeno l'80 % in peso di tali strati superiori o rivestimenti
  • i prodotti tessili incorporati in altri prodotti di cui siano parte integrante, qualora ne sia specificata la composizione.

 

La disciplina del Regolamento UE n. 1007/2011 tuttavia non si applica:

  • ai prodotti tessili dati in lavorazione a lavoranti a domicilio o a imprese indipendenti che lavorano a partire da materiali forniti loro senza dar luogo a cessione a titolo oneroso;
  • ai prodotti tessili confezionati su misura da sarti operanti in qualità di lavoratori autonomi.

 

 

ETICHETTATURA

Dall’8 maggio 2012, l’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).

I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.

 

ATTENZIONE: Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili si possono utilizzare solo le denominazioni delle fibre indicate nell’Allegato I al Regolamento 1007/2011 e solo per le fibre la cui natura
corrisponde alla descrizione contenuta nell’allegato stesso.

 

Es. cotone: fibra proveniente dal seme del cotone

 

È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.

 

 

Contenuto dell’etichettatura:

Sul mercato dell’Unione Europea, i prodotti tessili per essere messi a disposizione sul mercato o posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un’etichetta, saldamente fissata.

L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; essi devono indicare:

  • la composizione fibrosa, utilizzando esclusivamente le denominazioni delle fibre elencate nell’Allegato I del Regolamento UE n. 1007/2011, che devono essere riportate:
    • in lingua italiana;
    • per esteso (non sono ammesse sigle o abbreviazioni);
    • con caratteri tipografici leggibili e chiaramente visibili;
    • in ordine decrescente della percentuale in peso.
  • la presenza di parti non tessili (es. pelliccia, pelle, avorio, ecc.), che deve essere indicata obbligatoriamente con la seguente frase: “Contiene parti non tessili di origine animale”.
  • Non è necessario specificare la parte di origine animale, ma se lo si fa utilizzando termini quali pelle, pelliccia, cuoio bisogna applicare la Legge 1112/66. 
  • il responsabile dell’immissione in commercio

L’art. 104 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) a sua volta prescrive espressamente che siano riportati:

  • l’indicazione dell’identità e degli estremi del produttore (denominazione o ragione sociale e/o marchio registrato dell’azienda oltre all’indirizzo),
  • il riferimento al tipo di prodotto (codice identificativo) o, eventualmente, alla partita di prodotti di cui fa parte.

 

Documenti commerciali

Nei documenti commerciali di accompagnamento devono essere chiaramente indicate le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli artt. 5 - 7 - 8 e 9 del regolamento (art.14).

Nei documenti commerciali, non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nei medesimi documenti commerciali ne sia spiegato il significato.

 

 

CASI PARTICOLARI

 

Prodotti tessili puri

Prodotti di lana vergine o lana di tosa

Prodotti tessili composti da più fibre

Prodotti tessili a più componenti

 

SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL’ETICHETTATURA DELLE CALZATURE

Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile.

Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.

All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.

Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.

 

VIGILANZA SUL SETTORE TESSILE

 

La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza.

 

La suddetta funzione ha lo scopo di accertare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione all’interno del territorio dell’Unione soddisfino i requisiti di conformità previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.

 

L’attività di controllo è finalizzata a verificare:

  • la presenza dell’etichetta/contrassegno;
  • la correttezza formale delle informazioni, da indicare in etichetta;
  • mediante analisi di campione, che la composizione del prodotto sia conforme a quella dichiarata.

 

Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, ha realizzato una Procedura Operativa per disciplinare le attività ispettive di controllo da parte delle Camere di Commercio.

 

Tale procedura prevede l’effettuazione di:

  • controlli visivo/formali in relazioni agli obblighi di etichettatura e/o informazione del consumatore
  • analisi di campione al fine di stabilire la corrispondenza del prodotto alle indicazioni dichiarate in etichetta.

 

I controlli vengono effettuati presso gli operatori economici indicati dalla normativa vigente sui prodotti tessili presenti:

  • nei luoghi di produzione e/o immagazzinamento;
  • nei luoghi di distribuzione (vendita all’ingrosso ovvero al consumatore finale)

 

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 ha introdotto una disciplina sanzionatoria molto severa per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, come specificati nella seguente tabella riepilogativa:

Disposizioni sanzionatorie

Responsabile della violazione

Importi sanzione amministrativa pecuniaria

minimo

massimo

Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione.

Fabbricante/importatore

€ 3.000,00

€ 20.000,00

Immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa.

Fabbricante/importatore

€ 3.000,00

€ 20.000,00

Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile privo dell'etichetta ovvero del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa.

Distributore

€ 700,00

€ 3.500,00

Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.  1007/2011, di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

Fabbricante/importatore

€ 1.500,00

€ 20.000,00

Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n.  1007/2011, di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento.

Distributore

€ 700,00

€ 3.500,00

Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di  un  prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse  in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana.

Fabbricante/importatore

€ 1.500,00

€ 20.000,00

Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato,  in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del  Regolamento (UE) n. 1007/2011, di  un  prodotto  tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la  frase  «Contiene  parti  non  tessili  di  origine animale» di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011.

Distributore

€ 200,00

€ 1.000,00

Salvo che il fatto costituisca reato, mancata fornitura dele indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del Regolamento (UE) n.  1007/2011, in violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1007/201, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web.

Fabbricante/importatore/distributore

€ 1.500,00

€ 20.000,00

Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

Fabbricante/importatore

€ 1.500,00

€ 20.000,00

 

L'Autorità di Vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) n.   1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n.  689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.

Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

 

DISCIPLINA GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI

Unioncamere Nazionale e l’ITF - Italian Textile Fashion hanno realizzato apposite Guide che si pongono l’obiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) e ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione su diritti ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.

Guida per le imprese

Folder per i consumatori

Manuale etichettatura prodotti tessili - II edizione

Linee guida

Manuale etichettatura - parte 1

Manuale etichettatura - parte 2

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 04 Maggio 2020


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