QUADRO NORMATIVO
La disciplina legale del settore dei prodotti tessili è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:
DEFINIZIONE DI “PRODOTTO TESSILE”
Vengono considerati "prodotti tessili" tutti i prodotti grezzi, semilavorati, lavorati, semi manufatti, manufatti, semi confezionati o confezionati, esclusivamente composti di fibre tessili, qualunque sia il procedimento di mischia o di unione utilizzato.
Per “fibre tessili” si intendono alternativamente:
Ai prodotti tessili sono assimilati seguenti i prodotti:
La disciplina del Regolamento UE n. 1007/2011 tuttavia non si applica:
ETICHETTATURA
Dall’8 maggio 2012, l’etichettatura dei prodotti tessili è disciplinata dal Regolamento UE n. 1007/2011 (che abroga le direttive 73/44/CEE, 96/73/CEE e 2008/121/CE).
I prodotti tessili immessi in commercio prima dell’8 maggio 2012 e conformi alla previgente normativa possono essere messi a disposizione sul mercato fino al 9 novembre 2014.
ATTENZIONE: Per la descrizione della composizione fibrosa nelle etichette e nel contrassegno di prodotti tessili si possono utilizzare solo le denominazioni delle fibre indicate nell’Allegato I al Regolamento 1007/2011 e solo per le fibre la cui natura
corrisponde alla descrizione contenuta nell’allegato stesso.
Es. cotone: fibra proveniente dal seme del cotone
È vietato l'impiego della denominazione «seta» per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre tessili in filo continuo.
Contenuto dell’etichettatura:
Sul mercato dell’Unione Europea, i prodotti tessili per essere messi a disposizione sul mercato o posti in vendita al consumatore finale devono riportare un contrassegno o un’etichetta, saldamente fissata.
L'etichettatura e il contrassegno dei prodotti tessili sono durevoli, facilmente leggibili, visibili e accessibili; essi devono indicare:
L’art. 104 del D. Lgs. n. 206/2005 (Codice del consumo) a sua volta prescrive espressamente che siano riportati:
Documenti commerciali
Nei documenti commerciali di accompagnamento devono essere chiaramente indicate le denominazioni delle fibre tessili e le descrizioni delle composizioni fibrose di cui agli artt. 5 - 7 - 8 e 9 del regolamento (art.14).
Nei documenti commerciali, non si possono utilizzare abbreviazioni ad eccezione di codici meccanografici o qualora le abbreviazioni siano definite da norme internazionali, purché nei medesimi documenti commerciali ne sia spiegato il significato.
CASI PARTICOLARI
Prodotti tessili puri
Prodotti di lana vergine o lana di tosa
Prodotti tessili composti da più fibre
Prodotti tessili a più componenti
SOGGETTI TENUTI ALL’OSSERVANZA DELLA NORMATIVA RELATIVA ALL’ETICHETTATURA DELLE CALZATURE
Il fabbricante all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato garantisce la fornitura dell'etichetta o del contrassegno e l'esattezza delle informazioni ivi contenute. In particolare, queste devono essere facilmente leggibili, visibili, chiare e con caratteri uniformi, anche per quanto riguarda la dimensione e lo stile.
Se il fabbricante non è stabilito nella UE, tali incombenze ricadono sulla figura dell'importatore.
All'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, il distributore garantisce che esso rechi l'etichetta o il contrassegno appropriato.
Il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato col proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto.
VIGILANZA SUL SETTORE TESSILE
La vigilanza del mercato compete al Ministero dello Sviluppo Economico, che la esercita attraverso le Camere di Commercio, competenti per territorio, ed eventualmente della collaborazione dei propri uffici territoriali, nonché della collaborazione del Corpo della Guardia di Finanza.
La suddetta funzione ha lo scopo di accertare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione all’interno del territorio dell’Unione soddisfino i requisiti di conformità previsti dalla normativa nazionale e dell’Unione Europea.
L’attività di controllo è finalizzata a verificare:
Il Ministero dello Sviluppo Economico, in collaborazione con Unioncamere, ha realizzato una Procedura Operativa per disciplinare le attività ispettive di controllo da parte delle Camere di Commercio.
Tale procedura prevede l’effettuazione di:
I controlli vengono effettuati presso gli operatori economici indicati dalla normativa vigente sui prodotti tessili presenti:
DISCIPLINA SANZIONATORIA
Il Decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 190 ha introdotto una disciplina sanzionatoria molto severa per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, come specificati nella seguente tabella riepilogativa:
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Disposizioni sanzionatorie |
Responsabile della violazione |
Importi sanzione amministrativa pecuniaria |
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minimo |
massimo |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione all'articolo 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile senza garantire la fornitura dell'etichetta o del contrassegno indicante i dati e le denominazioni delle fibre di composizione. |
Fabbricante/importatore |
€ 3.000,00 |
€ 20.000,00 |
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Immissione sul mercato di un prodotto tessile il cui documento commerciale di accompagnamento, sostitutivo dell'etichetta o il contrassegno, in violazione dell'articolo 14, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, è privo dei dati relativi alla composizione fibrosa. |
Fabbricante/importatore |
€ 3.000,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato, in violazione dell'articolo 15, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile privo dell'etichetta ovvero del contrassegno recanti i dati relativi alla composizione fibrosa. |
Distributore |
€ 700,00 |
€ 3.500,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile con composizione fibrosa diversa da quella dichiarata in etichetta, o sul documento commerciale di accompagnamento di cui al comma 2, fatte salve le tolleranze di cui all'articolo 20 del Regolamento (UE) n. 1007/2011. |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato, in violazione degli articoli 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di prodotti tessili la cui composizione fibrosa dichiarata in etichetta non corrisponde a quella dichiarata nel documento di accompagnamento. |
Distributore |
€ 700,00 |
€ 3.500,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011 espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana. |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, messa a disposizione sul mercato, in violazione degli articoli 5 e 15, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile con etichetta riportante denominazioni delle fibre, diverse da quelle dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1007/2011, espresse in sigle, in ordine non decrescente, non in lingua italiana, nonché riportante in modo errato la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011. |
Distributore |
€ 200,00 |
€ 1.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, mancata fornitura dele indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1007/2011, in violazione dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1007/201, all'atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web. |
Fabbricante/importatore/distributore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
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Salvo che il fatto costituisca reato, immissione sul mercato, in violazione dell'articolo 12 del Regolamento (UE) n. 1007/2011, di un prodotto tessile contenente parti non tessili di origine animale che non indichi la frase «Contiene parti non tessili di origine animale» sull'etichetta o sul contrassegno dei prodotti contenenti tali parti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. |
Fabbricante/importatore |
€ 1.500,00 |
€ 20.000,00 |
L'Autorità di Vigilanza, ove rilevi che i prodotti tessili sono privi di etichettatura o che l'etichettatura non è conforme alle prescrizioni del Regolamento (UE) n. 1007/2011, previo accertamento e contestazione delle violazioni delle disposizioni dei precedenti commi, ai sensi degli articoli 13 e 14 della Legge n. 689 del 1981, assegna un termine perentorio di sessanta giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell'etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato.
Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti che non ottemperano ai provvedimenti di cui al comma 10 entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
DISCIPLINA GUIDA ALLA CORRETTA COMPILAZIONE DELLETICHETTA DEI PRODOTTI TESSILI
Unioncamere Nazionale e l’ITF - Italian Textile Fashion hanno realizzato apposite Guide che si pongono l’obiettivo di offrire agli operatori economici del settore (produttori, importatori, distributori) e ai consumatori informazioni chiare e di agevole consultazione su diritti ed obblighi previsti in materia di etichettatura di composizione dei prodotti tessili.
Manuale etichettatura prodotti tessili - II edizione
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
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