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Mediatori immobiliari: avviata le verifica periodica della permanenza dei requisiti per l'esercizio

Il Registro delle Imprese è tenuto a verificare periodicamente la permanenza dei requisiti d'idoneità previsti dalla legge per lo svolgimento dell'attività di agente d'affari in mediazione (art. 7 e 8 del Decreto del Ministero Sviluppo Economico del 26 ottobre 2011)



pubblicata il 24/05/2023


La procedura per la verifica del possesso di tali requisiti viene svolta almeno una volta ogni 4 anni e interessa tutte le imprese individuali e le società che svolgono l'attività di agente d'affari in mediazione.

Ai soggetti interessati dall'attività di revisione viene inviata una apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) iscritto al Registro Imprese.

Non sono tenute all’invio della pratica le persone fisiche, in possesso dei requisiti per lo svolgimento di questa attività, iscritte nell'apposita sezione speciale del REA, in quanto la revisione dinamica dei requisiti viene effettuata d’ufficio dall’Ente camerale.

Per confermare il possesso dei propri requisiti, le imprese coinvolte devono presentare al Registro Imprese, tramite l'invio di una pratica telematica di Comunicazione unica, i moduli di autocertificazione dei requisiti, integralmente e correttamente compilati, oltre alla copia dell'ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali, seguendo le indicazioni di seguito riportate.

La pratica telematica di Comunicazione unica per confermare il possesso dei requisiti dell'impresa che svolge attività di agente d'affari in mediazione può essere predisposta, alternativamente:

- con l'applicativo ComunicaStarweb/DIRE selezionando, nella sezione "Variazione"> Mediatori, agenti spedizionieri, mediatori marittimi> verifica dinamica dei requisiti;
- con altri software di compilazione, compilando un modello I2 (per imprese individuali) o un modello S5 (per le società) e indicando nel modello Note "Conferma dei requisiti per attività di agente d'affari in mediazione".
Si sottolinea che la pratica di Comunicazione unica di conferma dei requisiti deve essere predisposta ed inviata esclusivamente mediante una delle due modalità sopra indicate; non può essere trasmessa tramite posta elettronica certificata.

Alla pratica telematica di Comunicazione Unica – predisposta con i software sopra ricordati - devono essere allegati:

- Modello Verifica dinamica requisiti – mediatori (C47): modello di autocertificazione dei requisiti di onorabilità, che deve essere compilato e allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i titolari di impresa individuale, i legali rappresentanti di società, gli eventuali preposti nominati dall'imprenditore a tale ramo di attività e tutti coloro che, a qualsiasi titolo, svolgono l'attività di mediazione per conto di una impresa (es. dipendenti). Il modello deve essere allegato in formato PDF/A– ISO 19005;
- Modello Verifica dinamica requisiti - intercalare antimafia: modello di autocertificazione dei requisiti antimafia, che deve essere compilato e allegato alla pratica di conferma dei requisiti, da tutti i soggetti previsti dall'art. 85 D.Lgs, 159/2011, diversi dal titolare dell'impresa individuale, dal legale rappresentante di società e dal preposto, che devono invece compilare il precedente "Modello Verifica dinamica requisiti - mediatori";
- copia dell’ultima polizza assicurativa stipulata a garanzia dei rischi professionali, in corso di validità alla data di sottoscrizione del modello di autocertificazione VERIFICA DINAMICA

REQUISITI MEDIATORI. Si ricorda che la polizza deve comprendere tra gli assicurati tutti coloro che operano per conto dell’impresa/società, inclusi i preposti/dipendenti che svolgono attività di mediazione.
Procura all’intermediario incaricato di curare l’adempimento con copia del documento di identità valido del soggetto obbligato.
I modelli di autocertificazione devono essere firmati digitalmente da ogni dichiarante. Se il dichiarante non sottoscrive digitalmente l’autocertificazione, la stessa può essere sottoscritta in modo autografo, con allegata la copia integrale e leggibile del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore (il documento va scansionato e allegato alla pratica telematica con file separato rispetto a quello del modello di autocertificazione, selezionando nel campo "Tipo documento" il codice E20 - Documento di riconoscimento).

I modelli, disponibili anche nella piattaforma ComunicaStarweb/DIRE, sono in formato .PDF editabile. In questo modo possono essere scaricati al momento della predisposizione della pratica, compilati direttamente sul proprio PC, convertiti in PDF/A, successivamente firmati digitalmente (oppure compilati sul PC, stampati, sottoscritti in modo autografo e scansionati in PDF/A) ed infine allegati alla pratica telematica.

L'adempimento è esente da imposta di bollo, ma è soggetto al versamento dei diritti di segreteria pari ad euro 18,00 sia per le imprese individuali che per le società.

Nel caso in cui il soggetto interessato alla revisione dei requisiti non sia in possesso della prescritta tessera personale di riconoscimento oppure che la stessa sia scaduta, è invitato a chiederne il rilascio/rinnovo con apposita pratica telematica redatta secondo le indicazioni presenti in questa pagina.

La mancata presentazione nei termini della documentazione richiesta comporta l'avvio del procedimento di inibizione della continuazione dell'attività di mediazione.

Parimenti, la perdita dei requisiti morali accertata d’ufficio per le persone fisiche comporta l’avvio del procedimento di cancellazione dalla sezione speciale del REA.

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