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Attività soggette a verifica dei requisiti

La Camera di Commercio, in base all’attuale normativa, deve accertare i requisiti professionali delle imprese che esercitano le seguenti attività:

Dal 31 luglio 2010 (ex L.122/2010) per iniziare le attività indicate , le imprese devono presentare al Registro delle Imprese la SEGNALAZIONE CERIFICATA DI INIZIO ATTIVITA’ (SCIA) che ha sostituito la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA) e la Comunicazione di Inizio Attività (CIA).

La SCIA è una vera e propria dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà  con cui l’impresa dimostra il possesso di tutti i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività.

La SCIA deve essere presentata il giorno dell’inizio dell’attività economica  - la data di inizio dell’attività denunciata deve quindi coincidere con la data di presentazione della SCIA - allegata ai modelli di Comunicazione Unica e di iscrizione o variazione nel Registro delle Imprese.

L’ufficio del Registro delle Imprese nei termini di cui all’art.11 c.8° del DPR 581/1995 provvede all’iscrizione nel RI e/o nel REA e verifica i requisiti professionali e morali richiesti dalla legge  entro 60 giorni secondo l’ art. 19 della L.241/1990; in caso di esito negativo l’ufficio adotterà provvedimenti di inibizione dell’attività che determineranno l’iscrizione d’ufficio della cessazione dell’attività illegittimamente svolta nella posizione REA dell’impresa.

Nulla è stato modificato con riferimento ai requisiti morali, personali e professionali previsti dalle specifiche normative sulle singole attività soggette a verifica.

 

 

dati aggiornati al 11 Gennaio 2021


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