QUADRO NORMATIVO
La disciplina legale del c.d. MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:
- Direttiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico di bassa tensione.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2016, n. 80, Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione).
- Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 86, Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo: Articoli da 102 a 113 per le parti non disciplinate dalla normativa di settore (Sicurezza dei Prodotti).
APPLICAZIONE DELLE NORME
Il materiale elettrico di bassa tensione deve sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n.86/2016, che ha recepito la direttiva 2014/35/UE.
Tuttavia, se il materiale elettrico è stato immesso sul mercato prima del 20 aprile 2016 è consentita l'applicazione della precedente normativa (direttiva 2006/95/CE):
- Direttiva 2006/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (G.U.C.E. del 27.12.2006).
- Comunicazione della Commissione nel quadro dell'attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
- Legge n. 791/1977 - Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 73/23/CEE relativa alla garanzia di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione. Provvedimento abrogato dal D. Lgs. n. 86/2016.
NORME ARMONIZZATE
La normativa vigente (artt. 9-11 D. Lgs 86/2016) riconosce una presunzione di conformità del materiale elettrico sulla base delle:
- norme armonizzate;
- se non sono state pubblicate norme armonizzate, norme internazionali elaborate dalla Commissione elettrotecnica internazionale per le quali sia stata espletata la procedura di pubblicazione;
- se non sono state pubblicate norme armonizzate o norme internazionali, norme nazionali dello Stato membro dell'Ue in cui il materiale è stato fabbricato, qualora venga garantito un livello di sicurezza equivalente a quello italiano.
In particolare, si segnalano le c.d. “norme armonizzate”, cioè quelle norme tecniche che, se applicate dal fabbricante, garantiscono la presunzione di conformità per i prodotti elettrici (art. 9 D. Lgs 86/2016).
Si tratta di norme di applicazione volontaria, che hanno come unico obbligo quello di garantire i requisiti di sicurezza ivi specificati.
Le norme armonizzate si compongono normalmente di una norma generale, che fornisce le prescrizioni di sicurezza comuni ai prodotti di una certa macro categoria quando vengono fatti funzionare nell'uso normale, tenendo conto delle istruzioni del costruttore (ad esempio, i rischi di natura elettrica, meccanica, termica, pericolo di incendio e di emissione di radiazioni pericolose), e di una serie di norme particolari, che vanno a modificare parzialmente la norma generale in modo da renderla dedicata alle caratteristiche dei vari tipi di apparecchi.
Le norme armonizzate vengono indicate con la sigla EN codice numerico (che indica la categoria di prodotto) numero (parte generale = 1; norma particolare = 2, seguito da un ulteriore numero che indica il tipo di prodotto specifico)
Es. per gli apparecchi elettrodomestici si utilizza la serie EN 60335 composta da:
- una norma generale, la EN 60335-1 (parte I), che fornisce le prescrizioni di sicurezza comuni ai prodotti elettrici di uso domestico quando vengono fatti funzionare nell'uso normale, tenendo conto delle istruzioni del costruttore; tale prescrizione riguarda, ad esempio, i rischi di natura elettrica, meccanica, termica, pericolo di incendio e di emissione di radiazioni pericolose.
- una serie molto ampia di norme particolari, caratterizzate da una sigla del tipo EN 60335-2-nn (parte II) che vanno a modificare parzialmente la norma generale in modo da renderla dedicata alle caratteristiche dei vari tipi di apparecchi.
A titolo esemplificativo si riportano di seguito alcune norme particolari:
- Piccoli elettrodomestici - EN 60335-1 - sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare. Parte 1: norme generali
- EN 60335-2-3 - ferri da stiro
- EN 60335-2-9 – tostapane
- EN 60335-2-38 - griglie elettriche
- Apparecchi di illuminazione - EN 60598-1 - Apparecchi di illuminazione. Parte 1: prescrizioni generali e prove
- EN 60598-2-1 - apparecchi fissi per uso generale
- EN 60598-2-2 - apparecchi fissi da incasso
- EN 60598-2-5 – proiettori
- EN 60598-2-20 - catene luminose
DEFINIZIONE DI “MATERIALE ELETTRICO A BASSA TENSIONE”
Il materiale elettrico a bassa tensione, la cui disciplina rientra nelle previsioni del D.Lgs. 86/2016, è definito dall’art. 1 in relazione al tipo di corrente e alla tensione utilizzata:
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1000 volt in corrente alternata;
- Materiale elettrico destinato ad essere utilizzato ad una tensione nominale compresa fra 75 e 1500 volt in corrente continua.
Esempi di materiale elettrico a bassa tensione sono stati previsti nelle SCHEDE TECNICHE elaborate dal Unioncamere nell’ambito del progetto SVIM.
Sono invece esclusi dal campo di applicazione del D.Lgs. 86/2016:
- materiali elettrici destinati ad essere usati in ambienti esposti a pericoli di esplosione;
- materiali elettrici per radiologia ed uso clinico;
- parti elettriche di ascensori e montacarichi;
- contatori elettrici;
- basi e spine delle prese di corrente per uso domestico;
- dispositivi di alimentazione dei recinti elettrici;
- disturbi radioelettrici;
- materiali elettrici speciali, destinati ad essere usati sulle navi e sugli aeromobili e per le ferrovie, conformi alle disposizioni di sicurezza stabilite da organismi internazionali, cui partecipa l'Italia;
- kit di valutazione su misura per professionisti, destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
NOTA BENE: Il materiale elettrico di bassa tensione può circolare nell’Unione Europea solo se non compromette, in caso di installazione e di manutenzione non difettose e di utilizzazione conforme alla sua destinazione, la sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni.
COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA (EMC)
Molte apparecchiature che rientrano nell’ambito del materiale elettrico a bassa tensione possono inoltre generare perturbazioni elettromagnetiche o il cui funzionamento può subire gli effetti di tali perturbazioni.
Si fa il caso, non esaustivo, degli elettrodomestici, dei trasmettitori radio e televisivi, delle apparecchiature radiomobili, delle apparecchiature elettromedicali, degli apparati per illuminazione, delle lampade fluorescenti, delle macchine industriali, delle apparecchiature elettroniche per scopi didattici, degli apparati della tecnologia dell'informazione, dei ricetrasmittori CB e LPD, dei kit per montaggio fai-dai-te (in quanto il Kit è destinato a essere convertito in apparecchio dall'utente), dei componenti con funzione intrinseca ai fini dell'utilizzatore finale. T
ali apparecchiature devono perciò sottostare alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 80/2016 che ha recepito la direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (rifusione).
ETICHETTATURA
La decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 768/2008/CE, ha previsto specifici obblighi per gli operatori economici, individuando le seguenti figure: fabbricante, rappresentante autorizzato, importatore e distributore.
In generale, l’etichettatura del prodotto ricade tra gli obblighi del fabbricante (se stabilito nella comunità), ma presenta risvolti rilevanti anche per importatori e distributori, nel momento in cui contribuiscano all’immissione o alla distribuzione di prodotti riportanti etichettatura non conforme
Le indicazioni che obbligatoriamente devono accompagnare il materiale elettrico a bassa tensione sono:
- marcatura CE;
- numero di tipo, di lotto o di serie, qualsiasi altro elemento che ne consenta l'identificazione;
- nome, denominazione commerciale o marchio del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato; se il fabbricante è situato fuori dall'Unione europea, il prodotto deve riportare i contatti dell'importatore stabilito nell'Ue;
- informazioni e istruzioni sulla sicurezza in lingua italiana.
APPROFONDIMENTI: