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Dispositivi di protezione individuali

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DI 1a CATEGORIA

I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza. 

 

QUADRO NORMATIVO

La disciplina legale del c.d. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (indicati correntemente con l’acronimo D.P.I.) è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:

  • Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio
  • Decreto Legislativo del 19 febbraio 2019, n. 17, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio – pubblicato in G.U. Serie Generale n.59 del 11-03-2019.
  • Direttiva CE/89/686  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
  • D.lgs 475/92 di recepimento della direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.
  • Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, Codice del consumo: Articoli da 102 a 113 per le parti non disciplinate dalla normativa di settore (Sicurezza dei Prodotti)

NOTA BENE: Dal 21 aprile 2018 i D.P.I. di 1a categoria sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425.

Era tuttavia consentita la messa a disposizione sul mercato dei D.P.I. di 1a categoria rientranti nel campo di applicazione della direttiva CE/89/686, e ad essa conformi, se immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.Dopo tale data, i DPI di 1a categoria di immessi sul mercato devono obbligatoriamente essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425. L' adeguamento della normativa in Italia è stato realizzato con il D.lgs. n.17 del 19 Febbraio 2019, che ha modificato il D.Lgs. n. 475/92

A completamento del quadro normativo si evidenzia anche la Guida all'applicazione del Reg UE 2016/425 (aprile 2018)

 

DEFINIZIONE DI “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”

I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono definiti dall’art. 3 Regolamento (UE) 2016/425 come:

  • dispositivi progettati e fabbricati per essere indossati e tenuti da una persona al fine proteggersi da uno o più rischi per la sua salute o sicurezza;
  • i componenti interscambiabili dei dispositivi stessi, essenziali per la loro funzione protettiva;
  • i sistemi di collegamento per i dispositivi di cui sopra che non sono tenuti o indossati da una persona, che sono progettati per collegare tali dispositivi a un dispositivo esterno o a un punto di ancoraggio sicuro, che non sono progettati per essere collegati in modo fisso e che non richiedono fissaggio prima dell'uso.

 

I D.P.I. possono essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano tutti i requisiti previsti dal    Regolamento (UE) 2016/425 e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.

 

CATEGORIA DI RISCHIO DEI D.P.I.

I D.P.I. sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.

Sono previste tre categorie di rischio.

La categoria I in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:

  • lesioni meccaniche superficiali;
  • contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
  • contatto con superfici calde che non superino i 50° gradi;
  • lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole (diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole);
  • condizioni atmosferiche di natura non estrema; 

La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.

La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.

Presunzione di conformità dei DPI di 1a categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013: l D.P.I. di 1a categoria che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425

Le indicazioni che obbligatoriamente devono accompagnare i D.P.I. di 1a categoria sono:

  • marcatura CE;
  • un numero di tipo, di lotto, di serie, oppure qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato del fabbricante e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato dell'importatore (nel caso il fabbricante sia extra UE) e indirizzo postale dove può essere contattato;
  • informazioni di cui al punto 1.4 dell’Allegato II del Reg. UE 2016/425 ed istruzioni d'uso in lingua italiana;
  • dichiarazione di conformità, o indirizzo internet dove è possibile accedere alla dichiarazione di conformità.

 

ESCLUSIONI

Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 i Dispositivi di Protezione Individuale:

a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;

b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei D.P.I. destinati ad attività sportive;

c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:

i) condizioni atmosferiche non estreme;

ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;

d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;

e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.

 

APPROFONDIMENTI:

·       FABBRICANTE 
·       DISTRIBUTORE 
·       IMPORTATORI 
·       MANDATARI 
·       MARCATURA CE
·       VIGILANZA E CONTROLLI
·       SANZIONI

 

RIFERIMENTI

Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462

Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
metrico@rivt.camcom.it

dati aggiornati al 20 Aprile 2020


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