DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI DI 1a CATEGORIA
I dispositivi di protezione individuale (DPI) sono quei prodotti che hanno la funzione di salvaguardare la persona che l’indossi, o comunque li porti con sé, da rischi per la salute e la sicurezza.
QUADRO NORMATIVO
La disciplina legale del c.d. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI (indicati correntemente con l’acronimo D.P.I.) è contenuta essenzialmente nelle seguenti fonti normative:
NOTA BENE: Dal 21 aprile 2018 i D.P.I. di 1a categoria sono disciplinati dal Regolamento (UE) 2016/425.
Era tuttavia consentita la messa a disposizione sul mercato dei D.P.I. di 1a categoria rientranti nel campo di applicazione della direttiva CE/89/686, e ad essa conformi, se immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019.Dopo tale data, i DPI di 1a categoria di immessi sul mercato devono obbligatoriamente essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/425. L' adeguamento della normativa in Italia è stato realizzato con il D.lgs. n.17 del 19 Febbraio 2019, che ha modificato il D.Lgs. n. 475/92
A completamento del quadro normativo si evidenzia anche la Guida all'applicazione del Reg UE 2016/425 (aprile 2018)
DEFINIZIONE DI “DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE”
I Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) sono definiti dall’art. 3 Regolamento (UE) 2016/425 come:
I D.P.I. possono essere messi a disposizione sul mercato solo se, laddove debitamente mantenuti in efficienza e usati ai fini cui sono destinati, soddisfano tutti i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 2016/425 e non mettono a rischio la salute o la sicurezza delle persone, gli animali domestici o i beni.
CATEGORIA DI RISCHIO DEI D.P.I.
I D.P.I. sono classificati secondo le categorie di rischio descritte nell'Allegato II del Regolamento (UE) 2016/425.
Sono previste tre categorie di rischio.
La categoria I in particolare, comprende i seguenti rischi minimi:
La categoria II comprende i rischi diversi da quelli elencati nelle categorie I e III.
La categoria III comprende i rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali morte o danni alla salute irreversibili.
Presunzione di conformità dei DPI di 1a categoria sulla base delle norme armonizzate (EN ISO 12312-1:2013: l D.P.I. di 1a categoria che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, sono considerati conformi ai requisiti di salute e di sicurezza enunciati nell'allegato II del Reg. (UE) 2016/425
Le indicazioni che obbligatoriamente devono accompagnare i D.P.I. di 1a categoria sono:
ESCLUSIONI
Sono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento (UE) 2016/425 i Dispositivi di Protezione Individuale:
a) progettati specificamente per essere usati dalle forze armate o nel mantenimento dell'ordine pubblico;
b) progettati per essere utilizzati per l'autodifesa, ad eccezione dei D.P.I. destinati ad attività sportive;
c) progettati per l'uso privato per proteggersi da:
i) condizioni atmosferiche non estreme;
ii) umidità e acqua durante la rigovernatura;
d) da utilizzare esclusivamente su navi marittime o aeromobili oggetto dei pertinenti trattati internazionali applicabili negli Stati membri;
e) per la protezione della testa, del viso o degli occhi degli utilizzatori, oggetto del regolamento n. 22 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite concernente prescrizioni uniformi relative all'omologazione dei caschi e delle relative visiere per conducenti e passeggeri di motocicli e ciclomotori.
APPROFONDIMENTI:
· FABBRICANTE
· DISTRIBUTORE
· IMPORTATORI
· MANDATARI
· MARCATURA CE
· VIGILANZA E CONTROLLI
· SANZIONI
Rita Conti
Tel. 0761.234463
Paolo Farnia
Tel. 0761.234462
Resp. Anna Cecchetti
Tel. 0761.234400
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